Calcolo Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
Indicatore Sintetico di Costo (o TAEG, Tasso Annuale Effettivo Globale).
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Il costo complessivo di un’operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri, e quindi è di norma superiore rispetto al mero tasso d’interesse richiesto dal soggetto finanziatore, e cioè il Tasso Annuo Nominale (TAN). Per consentire ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni di finanziamento, deve essere comunicato alla clientela un indicatore di costo (ISC o TAEG) delle operazioni stesse. Le categorie di operazioni per le quali deve essere riportato l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) sono: |
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1) mutui;
2) anticipazioni bancarie (escluse quelle regolate in c/c);
3)
altri finanziamenti (ad esempio: prestiti personali e finalizzati). Per
le operazioni di credito al consumo, il parametro di riferimento
individuato dalla legge è invece il TAEG (Tasso Annuale Effettivo
Globale). Le modalità di calcolo sono analoghe per i due indicatori.
Nella
formula di calcolo dell’ISC e del TAEG rientrano parametri ulteriori
rispetto al solo rimborso del capitale e degli interessi. Ad esempio,
oltre agli oneri relativi al rimborso del capitale, sono presi in
considerazione quelli relativi a:
1) spese d’istruttoria;
2) spese di revisione del finanziamento;
3) spese d’apertura e chiusura della pratica di credito;
4) spese di riscossione dei rimborsi e d’incasso delle rate (se previste contrattualmente);
5) spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
6) costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito);
7)
ogni altra spesa, contrattualmente prevista, connessa con l'operazione
di finanziamento. La normativa consente in ogni caso alcuni spazi di
discrezionalità nel calcolo degli indicatori di costo. Ad esempio, le
spese assicurative, se facoltative, e non imposte quindi dal creditore,
possono essere escluse dal calcolo dell’ISC e del TAEG.
L’ISC e il TAEG devono essere inseriti nel contratto e nel documento di sintesi che devono essere consegnati al cliente. Gli indicatori, espressi in percentuale sull'ammontare del prestito concesso, vanno indicati in relazione alla durata del finanziamento e alla diversa periodicità delle rate di rimborso del finanziamento.

