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Lotta al denaro "sporco"

Dal 29 dicembre 2007 sono entrate in vigore le nuove regole sulle norme per la lotta al denaro “sporco” (riciclaggio) e alle fonti del terrorismo internazionale. Di seguito la Banca Popolare Vesuviana fornisce alla clientela alcune precisazioni in particolare sui nuovi limiti d’importo previsti dal nuovo decreto.

Dal 29/12/2007 il limite per la registrazione in Archivio Unico Informatico per operazioni singole o frazionate diventa:
superiore o UGUALE a 15.000,00 euro – ex superiore a 12.500 euro - (Art. 36 D.Lgs 231/2007 del 21/11/2007).

Dal 30/4/2008 il divieto per lo scambio di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (es.Certificati di deposito) tra soggetti diversi diventa per importo:
superiore o UGUALE a 5.000,00 euro – ex superiore 12.500 euro - (Art. 49 D.Lgs 231/2007 del 21/11/2007).

Ci sono inoltre, sempre a partire dal 30/04/2007, importanti novità in merito agli Assegni Bancari ed ai libretti di Depositi a Risparmio al Portatore.
 

A S S E G N I    B A N C A R I
  • I moduli di assegni bancari della Banca Popolare Vesuviana saranno rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità; gli assegni in forma libera saranno rilasciati solo su richiesta scritta del cliente.
  • Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
  • Gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (es. me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una Banca o a Poste Italiane Spa.
  • Il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 5.000 euro senza la clausola di non trasferibilità, potrà essere richiesto dal cliente per iscritto.
  • Per ciascun modulo di assegno bancario, circolare o vaglia cambiario richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. Sugli assegni emessi in forma libera dovrà essere indicato, a pena di nullità, il codice fiscale del girante in relazione ad ogni singola girata.

 

Quindi, fino al 30/4/2008 gli assegni bancari e circolari devono recare la clausola di intrasferibilità se superiori a 12.500,00 euro. Solo dopo tale data la dovranno avere se superiori a 4.999,99 euro.

Gli assegni ‘vecchi’ ancora in dotazione ai clienti potranno essere utilizzati anche dopo il 30/4/2008 munendoli della clausola di non trasferibilità indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario.


D E P O S I T I    A    R I S P A R M I O    A L    P O R T A T O R E
  • Sarà  vietata l'apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

  • Il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore ad euro 5.000,00 (Cinquemila/00);

  • I libretti di deposito bancari al portatore con saldo pari o superiore ad euro 5.000,00, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto (29 dicembre ’07), dovranno essere estinti dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009;

  • In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari al portatore, il cedente dovrà comunicare alla Banca, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento;

  • La mancata estinzione (o riduzione alla soglia di legge) dei libretti al portatore o la mancata comunicazione del cedente alla banca recante i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20 per cento del saldo del libretto.

Foto di Basak (http://www.flickr.com/photos/basak/map).